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Le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini emigrati distinguono tra coloro che sono presenti sul territorio italiano per rientro definitivo o temporaneo.

Il rientro definitivo
Per usufruire delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Locale (SSN) è necessaria l'iscrizione presso gli Uffici dell'Azienda Sanitaria Locale del territorio in cui l'utente ha la residenza.
Con l'iscrizione viene rilasciata la Tessera Sanitaria che è il documento con cui è possibile beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN.
L'iscrizione al SSN garantisce:
· la scelta del medico di famiglia o del pediatra;
· l'assistenza specialistica;
· Il ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati;
· l'assistenza farmaceutica (acquisto medicinali).
Il rientro temporaneo
Per i cittadini emigrati in via permanente all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ed i loro familiari che rientrino temporaneamente in Italia, il Servizio Sanitario Nazionale rilascia un attestato che dà diritto a prestazioni ospedaliere urgenti (tramite Pronto Soccorso) per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare, usufruibili anche in più periodi.

Per usufruire delle prestazione, i cittadini temporaneamente in Italia dovranno procurarsi:
· il modello E111 o la Tessera Sanitaria Europea (nei Paesi in cui è già utilizzata) se provenienti da Paesi dell'Unione Europea;
· il modello E111 o il modello equivalente del Paese estero se provenienti Paesi extraeuropei convenzionati;
· documento (rilasciato dal Consolato) attestante la condizione di emigrato o la dichiarazione di titolarità di pensione (allegando un certificato AIRE) se provenienti da Paesi non convenzionati.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario che il cittadino iscritto all'AIRE presenti allo sportello distrettuale competente sul territorio una dichiarazione rilasciata dal Consolato competente che dimostri la qualità di emigrato, o la titolarità di pensione corrisposta da Ente previdenziale italiano.
È inoltre necessario dichiarare l'inesistenza, nel Paese di residenza, di una copertura assicurativa (pubblica o privata) che garantisca il rimborso della spesa relativa alle prestazioni sanitarie fruite. In mancanza della dichiarazione rilasciata dal Consolato, può essere sottoscritta un'autocertificazione.

Per approfondimenti: www.ministerosalute.it
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