Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria opera nel quadro della programmazione regionale per rimuovere le cause dell'
emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le
iniziative dei competenti organi dello Stato, promuove:
1. forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori
emigrati e dei lavoratori
stranieri immigrati e delle loro famiglie;
2. la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'i dentità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra d'origine;
3. la stipula e il finanziamento di con venzioni e accordi internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi interessati. Per le convenzioni e gli accordi già in atto con le università della Calabria si procederà al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di scambio di docenti e studenti che saranno giudicati utili per rafforzare le relazioni scientifiche e culturali con le comunità di calabresi al l'estero;
4. interventi nel quadro della politica di programmazione della massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali de gli emigrati che ritornano e degli stra nieri immigrati;
5. il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.