- diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione;
- diritto di voto e d'eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nello Stato in cui si risiede;
- tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, allorché lo Stato di cui il soggetto è cittadino non sia rappresentato in un paese terzo.
- diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
- Trasmettere ai loro figli, nipoti la cittadinanza italiana, dovunque nasca.
- Trasmettere al coniuge la cittadinanza italiana dopo sei mesi se risiede in Italia e dopo tre anni se risiede all’estero.
- Lavorare negli stati membri dell'Unione Europea
- Partecipare ai concorsi pubblici italiani
- Studiare come italiano nelle Università dell'Unione Europea
- Usufruire delle borse di studio offerte ai cittadini italiani dallo Stato Italiano e da altri Stati o da Organismi internazionali, Fondazioni, ecc.
- Lavorare come libero Professionista nell'Unione Europea, se ha convalidato il titolo di studio, laurea, master ecc.
- Partecipare al Concorso Diplomatico, se ha convalidato la sua laurea
- Partecipare ai concorsi per le Accademie Militare, Aeronautica Italiane
- Partecipare ai concorsi per Organismi Internazionali: Unesco, NATO, OCDE, UE, Consiglio d'Europa, Parlamento Europeo.
- Partecipare ai concorsi Universitari Europei, ed Italiani
- Votare nelle elezioni politiche, amministrative e referendarie, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica dove dovra recarsi a votare.
TIPI DI CITTADINANZA
» ORIGINARIA
Posseduta direttamente al momento della nascita.
È attribuita all'individuo perché è nato cittadino di uno Stato, utilizzando i seguenti principi:
- Ius sanguinis: è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani anche se la nascita avviene al di fuori del territorio italiano. Attenzione però che la nascita da genitori italiani non è tuttavia sufficiente a determinare l'attribuzione della cittadinanza italiana, è infatti necessario che il genitore riconosca il figlio, quindi secondo il criterio dello ius sanguinis sono necessari:
· la nascita da un genitore che possiede la cittadinanza italiana;
· il riconoscimento di paternità o maternità assieme alla dichiarazione di nascita.
- Ius soli: è attribuita perché l'individuo è nato nel territorio.
La legge italiana prevede le seguenti ipotesi di riconoscimento in base al criterio dello ius soli:
· figlio nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
· figlio che non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi ultimi appartengono;
· figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non è provato il possesso di un'altra cittadinanza
- Combinazione di entrambi: la cittadinanza può essere attribuita utilizzando entrambi i principi (ius sanguinis e ius soli), dando prevalenza ora all'uno ora all'altro. La legge italiana da prevalenza al principio dello ius sanguinis, ma prevede anche ipotesi di riconoscimento della cittadinanza sulla base del principio dello ius soli.
» DERIVATA
Acquisita successivamente alla nascita
Si acquista sulla base della volontà dell'individuo purché ricorrano le condizioni previste dalla legge, utilizzando i seguenti criteri:
- Naturalizzazione: questo caso di acquisto di cittadinanza è un atto discrezionale dell'Autorità governativa, che esprime una sorta di “giudizio di gradimento” dello Stato italiano nei confronti dello straniero. La regola generale prevede che lo straniero possa richiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque per gli aventi lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.
- Matrimonio: può acquistare la cittadinanza italiana il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano dopo sei mesi di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio è precluso se la persona interessata ha riportato condanne penali, anche nel caso in cui sia stata condannata da un'Autorità giudiziaria straniera per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'Autorità italiana.
QUANDO SUSSISTE LA DISCENDENZA DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI?
La condizione di straniero di ceppo italiano può sussistere quando vi sia discendenza da un emigrato che sia stato cittadino italiano al momento in cui ha espatriato. Quindi, l'emigrazione deve essere avvenuta dopo l'Unità d'Italia (1861), per le persone emigrate dal Veneto dopo il 1870 circa, per le persone emigrate dalle province di Trento e Bolzano, 1 comune della Lombardia, alcuni comuni del Veneto, parte della provincia di Gorizia e territorio di Trieste dopo il 16 luglio 1920, per le persone emigrate dai territori giuliano-dalmati da periodo successivo alla 1a Guerra Mondiale all'entrata in vigore del Trattato di Parigi del 10.2.1947.
Le indicazioni geografiche sono espresse con significato esclusivamente geografico e non politico, utilizzando le denominazioni attuali, mentre alcuni periodi sono definiti con precisione, mentre altri sono più imprecisi per più motivi.
L'art. 7 legge 13 giugno 1912, n. 555, legge organica sulla cittadinanza che ha "riorganizzato" la materia, precedentemente regolata dagli artt. 1-15 codice civile 1865 come conseguenza delle numerose modificazioni prodotte dalla normativa in materia di emigrazione, conclusasi con il testo unico delle leggi sull'emigrazione del 1901, prevedeva che chi nato all'estero e fosse ritenuto da altro Stato proprio cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne, poteva rinunciare alla cittadinanza italiana (con dichiarazione resa davanti al console). Nel caso in cui non vi fosse questa rinuncia, rimanendo cittadino italiano, determinava la cittadinanza anche dei propri discendenti.
In ogni caso, gli italiani all'estero avevano l'obbligo di provvedere a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile che li riguardavano o riguardavano i propri discendenti. Nel caso, abbastanza frequente, che tale obbligo fosse non rispettato, occorre provare la permanenza della condizione di cittadinanza con i documenti necessari e regolarizzare, seppure tardivamente, tutte le posizioni a partire da quelle dell'emigrante. La cittadinanza può essere riconosciuta solo se sia stata provata tale condizione e completate tutte le procedure di regolarizzazione, anche quando tardiva.
DOCUMENTAZIONE:
» Breve Guida alla Cittadinanza Italiana
» Guida pratica alla cittadinanza italiana
» Guida pratica alla cittadinanza italiana per i residenti in Argentina
» LEGGE N.91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
» DPR n.572 del 12 ottobre 1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n.91 - recante nuove norme sulla cittadinanza
» DPR n.362 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
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