Le minoranze etno-linguistiche storiche in Italia

Nella Carta Costituzionale
Un dibattito aperto
di Micol Bruni*

Alla luce del dibattito sulla Carta Costituzione e alle analisi sul rapporto tra immigrazioni e cittadinanza dialogare intorno al concetto di accettazione delle minoranze diventa un fatto significativo sia dal punto di vista giuridico che storico – culturale. Significativi gli articoli 3 e 6 della Costituzione. Innovativi alcuni punti della legge sulla tutel delle minoranze del 1999 anche se da ricontestualizzare e riconsiderare. Si apre una stagione di “ri-discussioni” sulla normativa riguardante la tutela delle minoranze linguistiche (ed “etniche”) storiche in Italia. La presenza delle minoranze etnico-linguistiche in Italia, riconosciute come tali, va considerata almeno secondo tre aspetti che costituiscono la vera base di discussione:

1) Il primo certamente storico in quanto occorre capire e analizzare il rapporto tra la loro provenienza e la contestualità territoriale nella quale le stesse minoranze si sono stanziate. In tale aspetto rientra certamente una meditazione e una valutazione delle influenze che si sono verificate nel momento in cui le minoranze si sono insediate all’interno dello stesso territorio italiano e all’interno di un particolare assetto geografico. Perché un loro insediamento ha contribuito a creare una rete estesa di legami e di rapporti con le popolazioni già esistenti sul territorio e nelle strette vicinanza e quindi essendo state popolazioni aggiuntive al territorio si è verificato un incontro tra storia, modelli di civiltà e tra assetti territoriali stessi. Proprio per questo è necessario approfondire quelle valenze storiche che nel corso dei secoli hanno portato alla luce modelli di identità.

2) Il secondo aspetto è chiaramente quello che riguarda gli elementi giuridici. In realtà una minoranza linguistica per resistere su un determinato territorio o all’interno dell’intero Paese Italia ha necessità di essere tutelata grazie a precise normative che devono garantire la salvaguardia della loro presenza attraverso apposite leggi stabilite sia a livello nazionale sia a livello regionale ovvero locale.

Su questo tema si sono sviluppati diversi dibattiti ma resta fondamentale ciò che stabilisce la Costituzione della Repubblica Italiana. O meglio occorre far riferimento costantemente all’articolo 6 della Costituzione nel quale si sottolinea :“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Eravamo nel 1948, da allora la discussione sia giuridica, istituzionale e parlamentare è stata abbastanza articolata e vasta. Proprio partendo dall’articolo 6 alcune regioni nelle quali ricadono le presenze minoritarie si sono sentite in dovere di proporre e attuare delle normative e delle leggi in grado di tutelare e promuovere le realtà etnico-linguistiche ricadenti ,certamente, nel territorio di competenza.

Sulla scorta di una discussione che è continuata per anni soltanto nel 1999 è stata promulgata una legge che sancisce “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. La legge in questione è del 15 dicembre 1999 n.482 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 20 dicembre 1999, il cui regolamento di attuazione è andato in vigore il 28 settembre 2001. In questa legge si sancisce come recita l’articolo 2 : “In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche e slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”.

La legge che è costituita da 20 articoli punta, certamente, a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale ma anche sottolinea l’importanza della valorizzazione della lingua e delle culture. Quindi non solo tutela la lingua ma anche il tessuto culturale di cui le minoranze sono portatrici. C’è da ribadire,comunque, un dato significativo sul quale la discussione è di estrema attualità : l’articolo 1 di questa legge ribadisce “La lingua ufficiale della repubblica è l’italiano”. In virtù di tali elementi si è aperta la discussione, di recente, proprio sull’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della repubblica. È necessario ,chiaramente, approfondire i risultati che hanno portato la legge n.482/ ’99 non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista storico e proporre che tipo di incidenza politico-culturale nel corso degli anni si è innescato anche alla luce della autonomia regionale.

3) Il terzo aspetto è prettamente culturale e interessa in modo particolare la ricostruzione di queste presenze e della loro incidenza storico-sociale. Ciò ha portato ad una discussione sul concetto di etnia, ovvero della valenza storica dell’etnia in Italia a partire sia dall’Unità d’Italia e successivamente dal 1948 alla L.n.482/ ’99. La questione riguarda le presenze minoritarie storiche e si guarda con attenzione a quelle presenze definite stanziali e non migratorie. Un inciso che è prettamente culturale in quanto si ribadisce il fatto che si tratta di presenze minoritarie all’interno di culture nazionali e non tout court di minoranze linguistiche. Ogni realtà di presenza minoritaria ha vissuto un impatto particolare con il territorio sia in termini di incisività storica sia sul piano culturale attraverso usi, costumi, tradizioni ed elementi etno-antropologici e letterari che andrebbero analizzati sia sotto il profilo storico sia sulla base di moduli normativi sia attraverso una residuale presenza linguistica e perciò culturale.

* Presidente ISTITUTO DI RICERCA PER L'ARTE E LA LETTERATURA

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